Si deve riconoscere alla stazione appaltante un apprezzabile margine di discrezionalità nel richiedere requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica ulteriori e più severi rispetto a quelli normativamente previsti, purché nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza e col limite della continenza e non estraneità rispetto all'oggetto della gara.