I giudici hanno giudicato legittima una legge della Regione Puglia con cui si dava la facoltà ai direttori generali, qualora il fondo per la riduzione delle liste d’attesa non fosse sufficiente ad attivare intese sindacali finalizzate a incrementare detto fondo, attingendo alle quote già accantonate per i fondi perequativi alimentati dalla libera professione.