Perdita di “chance”: i limiti alla risarcibilità della perdita della capacità di concorrenza rispetto ai medici dello stesso settore specialistico
Con riguardo alla perdita di “capacità di concorrenza” professionale, anche perché allegato in termini generici e non circostanziati dal ricorrente, il danno da perdita di chance non può essere in concreto ravvisato e risarcito, in quanto non provato, atteso che il potere del Giudice di ricorrere alla via equitativa ex art. 1226 cod. civ. attiene, come è noto, al “quantum”, ferma restando la prova, che incombe sull’attore, dell’esistenza di un danno (prova che nella specie non è stata fornita).