Nell'ambito della dirigenza pubblica, il previo conforme parere del Comitato dei Garanti, disposizione non derogabile dalla contrattazione collettiva ed estensibile anche alle pubbliche amministrazioni non statali, riguarda le sole ipotesi di responsabilità dirigenziale, conseguente al mancato raggiungimento degli obbiettivi e alla grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente, e non è quindi estensibile alla responsabilità tipicamente disciplinare, correlata al colpevole inadempimento degli obblighi gravanti sul prestatore di lavoro, tranne nel caso in cui vi sia un indissolubile intreccio tra i due tipi di responsabilità.