La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile – per difetto di specificità – il motivo di ricorso formulato in punto di "danno differenziale", non avendo i ricorrenti sviluppato adeguatamente le relative argomentazioni, ed avendo omesso di specificare se e per quali ragioni intendessero rivendicare la sussistenza di lesioni policrone "concorrenti", piuttosto che "coesistenti", situazioni che producono conseguenze assai distinte sul piano risarcitorio.