La Corte di appello ha confermato la responsabilità della imputata considerando che non aveva la discrezionalità medica in ordine alla facoltà di valutare la necessità di eseguire una visita domiciliare ed eventualmente rifiutarla, dopo averla valutata non indispensabile in ragione della stessa prospettazione da parte del 118 che era intervenuto e ne aveva fatto richiesta.