Le Regioni debbono assicurare che l’articolazione delle attività assistenziali demandate ai medici “in formazione” consenta ad essi la partecipazione alle attività didattiche - la cui frequenza è obbligatoria, continuativa e a tempo pieno - affinché il corsista, pur lavorando, si diplomi in ogni caso in tempo utile, tant’è che l’interessato decade dall’incarico convenzionale se non acquisisce comunque il diploma entro la conclusione del triennio di corso.