Si esclude che la procedura per la nomina del direttore generale abbia carattere concorsuale
È indubitabile che tra le Regioni e direttori generali delle aziende del Ssr venga a costituirsi un rapporto di lavoro. In tal senso, infatti, testualmente depone l'art. 3-bis, n. 8, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, secondo cui "il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile".