L’adeguamento della pensione all’inflazione deve essere effettuato sull’importo effettivamente erogato, se più basso di quello nominale quale conseguenza del limite alla cumulabilità dei trattamenti ai superstiti. Così ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza 6872/2019, che ha visto contrapposti un pensionato e l’Inps. La legge 247/2007 ha introdotto il blocco della perequazione nel 2008 per le pensioni di importo superiore a otto volte il trattamento minimo.