La "doppia previdenza" non e' in sé contraria all'art. 38 Cost., comportando un'accentuazione del grado di copertura dell'assicurato, onde la tendenza legislativa diretta a superare tale fenomeno esprime una scelta discrezionale del legislatore (di carattere programmatico proiettata verso il futuro), ma non anche una esigenza di adeguamento al parametro costituzionale.