Cassazione Sezione Lavoro
07/12/2018

Cassazione Lavoro - sentenza n. 31763/2018 Assenze malattia: no licenziamento per scarso rendimento

È illegittimo il licenziamento "per scarso rendimento" di un lavoratore che si assenta spesso per malattia. Lo ha stabilito la Cassazione accogliendo il ricorso di una dipendente che era stata licenziata "per giustificato motivo oggettivo" per avere effettuato, da gennaio 2013 ad aprile 2015, 157 giorni di assenza per "brevi e ripetuti periodi di malattia" e, nel 75% dei casi "adiacenti a periodi di riposo e festività". La contraria opinione secondo cui sarebbe legittimo il licenziamento intimato per scarso rendimento dovuto essenzialmente all'elevato numero di assenze ma non tali da esaurire il periodo di comporto si pone in contrasto con la consolidata e costante giurisprudenza di legittimità.

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