Cassazione Sezione Lavoro
09/10/2018

Cassazione Lavoro - ordinanza n. 24828/2018 Orario di lavoro, la temporanea inattività del lavoratore non è riposo

Con l’ordinanza n. 24828/2018, la Cassazione afferma che la prestazione resa nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato deve essere remunerata in misura corrispondente al tempo complessivo di messa a disposizione delle energie lavorative occorrenti al fine di svolgere le mansioni affidate. Rientra, pertanto, nell’orario di lavoro e deve, dunque, essere adeguatamente remunerato, il tempo necessario al dipendente per recarsi con l’auto aziendale nei vari cantieri dell’azienda.

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