Successivamente alla morte, l’accesso ai dati sanitari del defunto è disciplinato dall’art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 196 del 2003 (codice della privacy), sicché è legittimato all’accesso chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell’interessato o agisce per motivi familiari meritevoli di tutela. Per converso, alla fattispecie non si applica l’art. 92 del medesimo codice, che consente l’accesso alle cartelle cliniche solo a persone diverse dall’interessato che possono far valere un diritto della personalità o altro diritto di pari rango.