Secondo la Cassazione la norma prevede l'esclusione della punibilità solo se siano state rispettate le linee guida o le buone pratiche, purché siano adeguate alle specificità del caso. Ha dato, quindi, ragione alla Corte d'Appello che ha accertato “la ricorrenza di profili di colpa per negligenza a carico del secondo operatore. Da tanto consegue l'inapplicabilità della novella alla fattispecie per cui è giudizio, che involge profili di colpa estranei dall'ambito applicativo della invocata causa di non punibilità, ex art. 590-sexies, cod. pen.”.