Per stabilire se la condotta di un medico sia o meno sussumibile nell'ambito della colpa per imperizia, il giudice deve indicare le ragioni della sua valutazione sia in relazione alla fonte, sia in relazione alla natura della regola di condotta. Solo così è possibile valutare correttamente la possibilità di applicare retroattivamente la disciplina dettata dalla legge Gelli a ipotesi verificatesi durante la vigenza del decreto Balduzzi. L'art. 6 della legge Gelli "attiene al profilo squisitamente tecnico-scientifico dell'arte medica, e dunque regola la sola colpa per imperizia, consentendo al sanitario di conoscere quali saranno i parametri di valutazione del suo operato professionale qualora il caso concreto sia suscettibile di essere inquadrato in procedure prescritte da linee-guida ufficiali o da buone pratiche clinico-assistenziali".