Licenziamento disciplinare - giusta causa - giustificato motivo soggettivo - sospensione facoltativa
La Suprema Corte chiarisce la natura e le differenze tra licenziamento per giusta causa, licenziamento per giustificato motivo soggettivo, sospensione facoltativa. “Dal combinato disposto degli artt. 2119 cod. civ., 1 e 3 della legge n. 604/1966 si desume che è ammessa la prosecuzione del rapporto nel periodo di preavviso per il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, mentre, per il licenziamento per giusta causa, il rapporto di lavoro viene immediatamente estinto, non essendo consentita la sua prosecuzione neppure provvisoria". Non sussistono differenziazioni qualitative fra i due diversi tipi di licenziamento disciplinare, perché il profilo distintivo attiene alla gravità della violazione contrattuale addebitata al dipendente, che è minore nell'ipotesi tipizzata dall'art. 3 della legge n. 604/1966.