Dal quadro legislativo e contrattuale collettivo in materia emerge che gli ex medici condotti ancora con rapporto non esclusivo con le Asl in ragione della loro libera scelta di non esercitare la relativa opzione, permangono in una posizione giuridica differenziata dal restante personale medico del Ssn, mantenendo in particolare il trattamento retributivo omnicomprensivo originariamente previsto dal Dpr n. 270/1987, art. 110 successivamente aggiornato, con esclusione degli ulteriori emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici del Ssn, ed in particolare, della indennità di specificità medica.