Cassazione Sezione Civile
07/02/2018

Cassazione Civile - Sez. VI - ordinanza n. 3004/2018 Parto anonimo e diritto del figlio

Parto anonimo e diritto del figlio, dopo la morte della madre, di conoscere le proprie origini biologiche

Nel caso di parto anonimo, sussiste il diritto del figlio, dopo la morte della madre, di conoscere le proprie origini biologiche mediante accesso alle informazioni relative all’identità personale della stessa, non potendosi considerare operativo, oltre il limite della vita della madre che ha partorito in anonimo, il termine di cento anni dalla formazione del documento per il rilascio della copia integrale del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica.

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