L'obbligo della parte datoriale di fornire al lavoratore gli indumenti da lavoro e di tendere indenne il prestatore dai costi e di disagi derivati dal loro frequente lavaggio, non può ritenersi configurabile nell'ipotesi in cui tali indumenti non costituiscano dispositivi di protezione individuale, bensì capi comuni di abbigliamento, aventi la funzione di vestizione, in quanto strumentali al solo scopo di mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa. L'obbligo predetto può ritenersi sussistente solo qualora strumentale alla tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti.