Specialisti ambulatoriali, ai fini della incompatibilità è rilevante tipo di accredito della struttura
Quanto alla giurisprudenza secondo la quale non rileverebbe in nulla che la struttura sanitaria sia accreditata parzialmente o totalmente ai fini della unicità del rapporto di lavoro del medico è da rilevare che essa si pone con riferimento alla sentenza del TAR Lazio sezione I-bis n. 1000 del 1993 e quindi ad una fattispecie risalente nel tempo laddove il regime delle incompatibilità di cui è questione è, nel caso specifico regolato ratione temporis dall’Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005.