A mente dell'art. 67 dell'A.C.N. di medicina generale, non rientra nei compiti del sanitario di guardia medica locale quello di assicurare il servizio di eventuale ospedalizzazione dei pazienti dai quali o nell'interesse dei quali egli viene contattato per motivi sanitari. Pertanto non può essere ritenuta ragionevole la mansione di “stimolatore per le vie brevi” del servizio “118” che, nel giudizio specifico, si è inteso attribuire al medico di continuità assistenziale in servizio ritenuto colpevole, anche in grado d’appello, del reato di rifiuto di un atto di ufficio (art. 328 c.p., comma 1) per essersi rifiutato, secondo l’accusa, di eseguire una visita domiciliare.