Respingendo, ancora una volta, il ricorso promosso da un dipendente contro il licenziamento per giusta causa comminatogli dalla azienda datrice di lavoro per uso improprio dei permessi ex legge 104/1992, la Corte ribadisce che: “deve ritenersi verificato un abuso del diritto allorché i permessi ex legge 104 del 1992, vengano utilizzati non per l’assistenza ad un familiare disabile bensì per attendere ad altre attività, con conseguente idoneità della condotta a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.