Lo svolgimento di attività lavorativa presso soggetti diversi dal proprio datore di lavoro, durante il periodo di malattia, legittima il licenziamento per giusta causa del dipendente, anche se i terzi sono familiari del dipendente; l'eventuale compatibilità dell'attività svolta con la malattia deve essere provata dal lavoratore, anche nel caso in cui la patologia denunciata sia una depressione. Con queste conclusioni la Corte di Cassazione ha rigettato l'impugnativa proposta da un lavoratore, licenziato dopo essere stato scoperto a lavorare presso il negozio di un familiare durante il periodo di malattia.