I giudici del Tar hanno in generale fissato un principio esplosivo per il sistema fondato sul numero chiuso: “L’ordinamento interno non prevede, almeno allo stato attuale, disposizioni tali da precludere agli studenti comunitari il trasferimento ad anni successivi al primo presso Atenei italiani, seppur a “numero chiuso” senza necessità di espletare un test preselettivo”.