Risarcimento per ritardata pubblicazione degli ambiti carenti di assistenza primaria
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente impugna, chiedendone l'annullamento, l'atto regionale di ricognizione degli ambiti territoriali carenti per il 2012, nonché i presupposti atti delle Aziende sanitarie, in quanto tardivamente adottati. La domanda caducatoria è accompagnata dalla domanda risarcitoria da perdita di chance di accedere per gli anni 2013 e 2014 all'attività di assistenza primaria e medicina dei servizi territoriali, parametrata sul reddito ricavato dall'ultimo incarico ricoperto. Il Collegio rileva che parte ricorrente non ha adempiuto all'onere probatorio che, per regola generale, su di essa incombe in ordine a tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, al cui paradigma è da ricondurre la responsabilità per ritardo della pubblica Amministrazione.