Integra il delitto di falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefaciente, la condotta del medico ospedaliero che rediga un referto con false attestazioni diagnostiche. La diagnosi riportata nel referto ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione caduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale, che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica. La pronuncia ha riaffrontato il tema della distinzione tra i reati di «falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative» e «falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici» commessi da sanitari.