Una forma particolare di mobilità è quella prevista dall'art. 42-bis del d.lgs. 151/2001, volto a favorire il ricongiungimento dei genitori del bambino. Tale norma prevede la possibilità, per il dipendente pubblico genitore di figli minori di 3 anni di essere assegnato, su richiesta, per un periodo non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa.