La Corte di Cassazione ha evidenziato la condotta colposa del medico consistita nell’avere sottovalutato la situazione del paziente noto per i suoi fattori di rischio da caduta. Nel caso di specie il medico riveste quindi il ruolo di “garante della salvaguardia del bene protetto” e risponde anche dei risultati collegati al suo mancato attivarsi.