L’articolo 5, comma 9,D.L. 95/2012 si riferisce a singoli incarichi autonomi libero-professionali, di durata limitata nel tempo ed aventi ad oggetto singole e specifiche attività di studio e ricerca, e non ai rapporti dei medici in regime convenzionale, i quali consistono in collaborazioni coordinate e continuative a tempo indeterminato, aventi ad oggetto lo svolgimento delle prestazioni istituzionali delle Aziende sanitarie. Ne consegue che l’art. 5 citato non pone alcun divieto di affidamento dell’incarico di specialista ambulatoriale, in rapporto convenzionale, ai dirigenti medici collocati in quiescenza. A cura dell'Avvocato Francesco Maria Mantovani, consulente legale Anaao Assomed
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20 Novembre 2017
10 Ottobre 2016