Cassazione Sezione Civile
28/07/2015

Cassazione Civile - Sez. III - sentenz an. 15860/2015 La transazione tra medico e paziente chiude la causa anche con la struttura

In tema di responsabilità per danni da attività medico-chirurgica espletata presso una struttura ospedaliera, quando la domanda risarcitoria attinge solo l'operato del medico e non anche i profili strutturali e organizzativi della struttura sanitaria, la transazione tra medico e danneggiato, con conseguente declaratoria di cessata materia del contendere, impedisce la prosecuzione dell'azione nei confronti della struttura sanitaria, perché questa è convenuta in giudizio solo in ragione del rapporto di lavoro subordinato col professionista, e dunque per fatto altrui, sicché la transazione raggiunta tra il medico e il danneggiato, escludendo la possibilità di accertare e dichiarare la colpa del primo, fa venir meno la responsabilità della struttura, senza che sia neppure possibile invocare l'art. 1304 c.c..

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