Tar
31/03/2014

Tar Veneto Venezia - Sezione III - sentenza n. 441/2014 Diagnosi, anche se "infamente", non va cancellata

I giudici amministrativi hanno delineato le caratteristiche della diagnosi medica, quale piena espressione della discrezionalità tecnica del sanitario, che la elabora secondo scienza e coscienza assumendone la paternità e rispondendone di fronte ai terzi; essa costituisce esercizio della professione, nonché' diritto inalienabile del medico, impegnando la diretta responsabilità professionale ed etica, riconoscendosi al medico autonomia nella programmazione, nella scelta e nell'applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico. Il paziente ha la libertà di rifiutarla e di assumersi la responsabilità del rifiuto, ma non ha alcun interesse legittimo tutelabile avanti al giudice amministrativo, rendendo in tal senso il ricorso inammissibile.

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