In tema di responsabilità dello Stato per mancato recepimento di direttive comunitarie, la norma introdotta dall'art. 4, comma 43, della legge n. 183/2011, secondo la quale la prescrizione del diritto al risarcimento del danno soggiace al termine quinquennale ex art. 2947 c.c., vale soltanto per i fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, poiché essa non evidenzia i caratteri della norma interpretativa, idonei a sottrarla al principio di irretroattività; ne consegue che, per i fatti anteriori alla novella, opera la prescrizione decennale, secondo la qualificazione giurisprudenziale nei termini dell'inadempimento contrattuale (Principio affermato in fattispecie relativa al danno da omesso recepimento delle direttive CEE sui compensi dei medici specializzandi).