Cassazione Sezione Lavoro
13/01/2016

Cassazione Lavoro - sentenza n. 360/2016 Trattenute Asl a titolo di Irap nei confronti di medici in intramoenia

In ambito Alpi, il soggetto passivo dell'Irap è la Asl; la sua qualità di sostituto di imposta non può essere trasferita ai medici, essendo questi estranei al rapporto tributario. Le tariffe del servizio reso sono nella disponibilità dell'Asl e non dei medici che non hanno il potere di modificare le predette tariffe. Ne deriva che la comunicazione ai medici dell'esistenza di costi ulteriori non preventivati (nella specie riconducibili all'Irap) può implicare la necessità di modificare le tariffe, ma non anche l'onere dei medici di comprimere i propri onorari professionali, in assenza del potere di incidere sulle tariffe.

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