Mansioni superiori e diritto alla retribuzione: in assenza di formale incarico, solo nei casi previsti
Nel settore sanitario non è necessario, ai fini della remunerazione delle mansioni superiori, un formale e previo provvedimento di incarico nei particolari casi di cui all'art. 7, comma 5, DPR 128/1969, secondo cui l'aiuto sostituisce il primario in caso di assenza, impedimento o nei casi di urgenza. Tuttavia, la norma in considerazione non può trovare applicazione fuori dai casi da essa specificamente contemplati, giacché gli stessi presuppongono non un vuoto nell'organigramma della struttura sanitaria, ma eventi relativi alla capacità operativa di un primario già esistente.