La Corte di Cassazione stabilisce che le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dai dirigenti per garantire le guardie e le pronte disponibilità notturne e festive, se non compensate con riposi sostitutivi, devono essere remunerate secondo le maggiorazioni previste dal contratto collettivo a prescindere dalla capienza del relativo fondo contrattuale. In altri termini viene affermato il principio di corrispettività e proporzionalità della retribuzione, che deve trovare applicazione a prescindere da eventuali limitazioni finanziarie e tenendo conto di quanto previsto dalle regole contrattuali che governano il rapporto di lavoro.