E' nullo il licenziamento comminato con provvedimento del Direttore Generale di recesso dal rapporto di lavoro in danno del dirigente medico nel caso in cui la decisione doveva essere assunta dall’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Con riferimento alla normativa temporalmente applicabile, allorquando l'amministrazione fa valere ragioni intrinseche di responsabilità disciplinare e non di responsabilità dirigenziale, anche per i dirigenti non può che trovare applicazione la disciplina generale di cui al d.lgs. n. 165/2001, art. 55, e non anche quella di cui all'art. 21, dello stesso provvedimento legislativo.