In materia di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, deve escludersi la configurabilità del reato di omissione di atti di ufficio se il pubblico ufficiale non compie l'atto richiesto e non risponde al richiedente, perché con il silenzio-rifiuto, sia pure per una presunzione, si ha il compimento dell'atto e non si è in presenza di una situazione di inerzia della pubblica amministrazione. La Corte di Cassazione ha precisato che è irrilevante il formarsi del silenzio-rifiuto entro la scadenza del termine di trenta giorni dalla richiesta del privato e lo stesso deve considerarsi inadempimento, quindi, condotta omissiva sufficiente per la configurazione del reato contestato.