Cassazione Sezione Lavoro
17/09/2015

Cassazione Lavoro - sentenza n. 18233/2015 Indennità di esclusività in relazione alla diversa esperienza professionale

L'art. 5 del CCNL 2000-2001 parte economica relativo al biennio 2000/2001 dell'Area Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa laddove, nel determinare l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti, stabilisce un importo differenziato in relazione alla diversa "esperienza professionale nel servizio sanitario nazionale", deve essere interpretato come riferito al solo lavoro in regime di subordinazione, esclusi quindi i servizi prestati a rapporto a convenzione, atteso che il successivo art. 11, comma 4, lett. b), nel definire la nozione di "esperienza professionale", impiega una terminologia riferibile esclusivamente ai dipendenti e la finalità dell'istituto, voluto dalle parti collettive per incentivare e compensare l'esclusività del rapporto di lavoro col servizio sanitario nazionale, non trova piena corrispondenza nell'ambito del rapporto convenzionale.

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