Cassazione Sezione Penale
22/10/2013

Cassazione Penale - Sez. IV - sentenza n. 43198/2013 Responsabilità in caso di suicidio del paziente

Il Gup del Tribunale di Trento dichiarava non luogo a procedere nei confronti del responsabile medico di una Casa di riposo per il delitto di omicidio colposo in danno di una paziente che si era suicidata gettandosi dalla finestra del terzo piano. L’imputato aveva sottoscritto una convenzione annuale con la struttura ove era definito quale "medico coordinatore della attività sanitaria". Nella convenzione, gli era stato attribuito il compito di "predisposizione ed attuazione di misure di prevenzione nei confronti della comunità e dei singoli ospiti, secondo le norme vigenti". L'attribuzione di tale potere radicava in suo capo una posizione di garanzia che gli imponeva uno specifico obbligo di "attuazione" delle misure di prevenzione. La Suprema Corte ha annullato la sentenza assolutoria rinviando al Tribunale per un nuovo giudizio rimarcando la posizione di garanzia nei confronti delle persone ricoverate e il compito di ridurre al minimo i rischi di danni, tenuto conto che in una casa di riposo non tutti i ricoverati sono nel pieno delle loro facoltà mentali.

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