Secondo la Cassazione, i primi giudici avevano adeguatamente spiegato con argomentazione logica ed immune da rilievi di natura giuridica, che l’inutilizzabilità della graduatoria era dipesa esclusivamente dal fatto che al momento dell'istanza tesa alla copertura del posto in questione, resosi vacante a seguito dell'emanazione del provvedimento di esclusione del sanitario senza titoli, era già abbondantemente decorso il biennio previsto, per la validità della stessa graduatoria e che, spirato tale periodo di validità, costituiva solo una facoltà dell'amministrazione quella di provvedere attingendo alla stessa selezione.