Cassazione Sezione Lavoro
12/03/2013

Cassazione Lavoro - sentenza n. 6130/2013 Licenziamento del dipendente dopo il periodo di comporto

I giudici della Corte d'Appello hanno dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato da un IRCCS ad una dipendente per superamento del periodo di comporto, condannando la struttura a reintegrarla nel posto di lavoro ed a corrisponderle le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino alla reintegra. Nell’impugnare la pronuncia innanzi alla Corte di Cassazione, l’Istituto ha osservato che la lavoratrice, nel chiedere l'aspettativa non retribuita successivamente al periodo di comporto, ha prodotto un certificato medico attestante la sua totale inabilità al lavoro; tale attestazione ha reso inutile la concessione dell’aspettativa, collegata all'effettiva possibilità di recupero della salute da parte del lavoratore, che è stata negata senza esplicitare le motivazioni del rifiuto. I giudici della Suprema Corte hanno ribadito che la normativa applicabile riconosce al lavoratore che ne faccia tempestiva richiesta, prima del superamento del periodo di comporto, la possibilità che gli sia concesso un ulteriore periodo di 18 mesi non retribuito in casi particolarmente gravi, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità.

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