Ai fini dell'integrazione del reato di concussione, è necessario che il pubblico ufficiale ponga in essere una condotta che si atteggi quale vera e propria coazione psicologica che, pur in assenza di dirette manifestazioni esterne, induca o costringa taluno a remunerarlo. La configurabilità di siffatta condotta, comunque, non può essere subordinata alla semplice condizione di superiorità in cui il pubblico ufficiale possa trovarsi rispetto al privato, essendo invece necessario che il primo sia causa efficiente del comportamento del secondo.