Cassazione Sezione Penale
26/10/2010

Cassazione Penale - Sez. IV - sentenza n. 37925/2010 Natura di atto pubblico della cartella clinica

Agli effetti della tutela penale, la cartella clinica redatta dal medico di una struttura sanitaria pubblica, compresa in essa la scheda anestesiologica che ne costituisce parte integrante, è atto pubblico.  
Se è vero che la cartella clinica "adempie alla funzione di diario della malattia e di altri fatti clinici rilevanti", donde la natura di atto pubblico alla stessa riconosciuta, non può dubitarsi del fatto che anche i dati relativi ai trattamenti eseguiti in funzione dell'intervento operatorio, trascritti nella scheda anestesiologica, costituiscano "fatti clinici rilevanti" che ne ribadiscono la richiamata natura.

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