Il Tar del Lazio ha reso nulla parte della circolare n. 2/2012 del dipartimento della Funzione pubblica attinente le regole per il pensionamento del personale. La sentenza toglie alla pubblica amministrazione la facoltà di legittimare il collocamento a riposo d’ufficio nei confronti del dipendente che compie 65 anni contro il parere avverso dello stesso, a prescindere dal controllo del perfezionamento entro il 31.12.2011 dei requisiti previgenti la riforma Fornero per poter accedere alla pensione di anzianità. Viene altresì riconosciuto il diritto del ricorrente a restare in servizio sino al compimento di 66 anni, e cioè il successivo limite anagrafico per poter usufruire del trattamento di vecchiaia previsto dall’art. 24 del D.L. 201/2011.