La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna del medico che, contravvenendo agli ordini del Direttore del Reparto, si rifiutava di provvedere all'espletamento del servizio di accompagnamento di pazienti presso il presidio sanitario ove avrebbero dovuto essere sottoposti ad esame specialistico. La Suprema Corte ha ritenuto legittima la ricostruzione dei giudici di merito in quali avevano ravvisato gli elementi integrativi del reato previsto dall'art. 328 c. p., il quale punisce il comportamento del pubblico ufficiale e dell'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuti un atto del suo ufficio dovuto, tra l'altro, per ragioni di sanità, allorché questo debba essere compiuto senza ritardo.