La vicenda riguarda il preside di una scuola, accusato del reato di lesioni personali dolose di cui all´art. 582 c.p., in danno di un´insegnante di sostegno. Il procedimento a carico del preside, per aver cagionato indebolimento permanente della funzione psichica mediante comportamento riconducibile a condotta di mobbing, evidenzia come non può sussistere il reato di cui all´art. 582 c.p., in quanto "insostenibile" l´accusa di lesioni basata sulla mera alterazione del tono dell´umore e sulla difficoltà di individuare atti a cui ricollegare la malattia. Inoltre non è identificabile nella fattispecie una precisa figura incriminatrice, mancando la tipica identificazione di mobbing presente in una condotta che si protragga nel tempo con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all´emarginazione del lavoratore.