Responsabilità professionale:
La limitazione di responsabilità professionale del medico-chirurgo ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 c.c., attiene esclusivamente alla perizia, ma non all'imprudenza e alla negligenza. Infatti anche nei casi di speciale difficoltà, tale limitazione non sussiste con riferimento ai danni causati per negligenza o imprudenza, dei quali il medico risponde in ogni caso. Nello specifico, la responsabilità del professionista è stata ricondotta espressamente alla negligenza con efficacia causale autonoma. Infatti, accanto al rilievo del sostanziale errore diagnostico, è stato considerato l'omesso ricorso ad ulteriori indagini strumentali e la negligente gestione dei tempi dell'emergenza medico-chirurgica.