Cassazione Sezione Penale
26/09/2001

Cassazione Penale - Sez. V - sentenza n. 34814/2001 Medici che prescrivono farmaci senza visitare gli assistiti

Il certificato con il quale il medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale pubblico, prescrive un farmaco all'assistito è atto destinato a provare che è stata effettuata la visita dello stesso e contestualmente, attesta che il paziente ne ha necessità ed ha diritto a fruire del servizio farmaceutico, consentendone l'esercizio. Conseguentemente commette il reato di cui all'art. 480 c.p. il medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale che, nell'esercizio delle sue funzioni rilascia ricette prescrivendo nella specie a pazienti sconosciuti e non visitati ed a loro insaputa medicinali, attraverso un certificato non veridico.

Scarica il testo della sentenza

Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it