Il permesso sindacale permanente blocca la progressione di carriera del lavoratore. Lo ha affermato la sezione Lavoro della Cassazione con la sentenza 11146/2010 secondo la quale questa modalità di assenza dal servizio non può essere equiparata all'aspettativa sindacale dal momento che, a differenza di quest'ultima, è regolarmente retribuita. La legge, ha spiegato la Suprema corte, non prevede una equivalenza automatica per ogni tipo di allontanamento dal lavoro per motivi sindacali con la conseguenza che è perfettamente legittimo un regime differenziato per ciascun caso.
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