La polizza di assicurazione stipulata dal datore di lavoro contro gli infortuni sul lavoro dei dipendenti, in ottemperanza di un obbligo stabilito dal contratto collettivo, è una normale assicurazione contro i danni, con la conseguenza che colui che ha stipulato il contratto non è titolare dei diritti che ne derivano. Pertanto il diritto all'indennizzo è assoggettato al regime giuridico proprio del contratto di assicurazione e non a quello dei crediti di natura previdenziale o assistenziale.